Serve il permesso del condominio per montare una zanzariera?
Una sentenza del tribunale di Milano sancisce che non c’è bisogno del permesso del condominio per l’installazione di una zanzariera in appartamento. Inoltre, non si può pensare che una struttura di questo tipo, dallo spessore minimo, sia in grado di altare in qualche modo il decoro architettonico dell’edificio.Questo vuol dire che i condomini sono liberi di installare zanzariere su balconi, finestre e porte senza vincoli. A meno che il regolamento di condominio non preveda altrimenti, in casa propria ogni condomino è libero di fare quel che ritiene più opportuno e non è tenuto a chiedere alcuna autorizzazione ai vicini: un po’ come avviene quando si installa un condizionatore che viene appeso alla facciata, si realizza una veranda a copertura del terrazzo o si mettono delle semplici fioriere sul balcone. Vediamo maggiori dettagli, insieme agli esperti di zanzariere a Udine la ditta Moretti.
La libertà di azione dell’assemblea
Attenzione, però, perché non tutto fila così liscio. Infatti, al termine dei lavori, nel caso in cui si dovesse notare che il decoro architettonico del palazzo è stato compromesso, e cioè che l’aspetto esteriore della facciata è stato alterato, o che addirittura la sua stabilità è pregiudicata, è diritto dell’assemblea agire nei confronti del proprietario affinché egli rimuova l’opera. Il condomino, da parte sua, per evitare qualunque inconveniente o eventuali azioni può pensare di sottoporre il progetto all’assemblea in maniera preventiva, così da ricevere la sua approvazione. A quel punto, non ci potrà essere alcuna censura verso il proprietario. Infatti, se i condomini hanno dato il proprio consenso preventivo, nessun ordine di demolizione può essere emanato.
La zanzariera
Certo, sembra strano riferire tutto questo discorso per una semplice zanzariera, visto che si sta parlando di una banale rete che viene installata per proteggersi dagli insetti. È difficile pensare che un accessorio di questo tipo possa danneggiare l’aspetto estetico della facciata. E la sentenza del tribunale di Milano a cui abbiamo fatto riferimento in precedenza lo conferma: la zanzariera può essere installata senza problemi. Una struttura di questo tipo non compromette il decoro architettonico, e quindi anche in caso di mancato permesso del condominio non si corre il rischio di dover fare i conti con un ordine di rimozione. Ad ogni modo, spetta sempre al giudice accertare e valutare volta per volta se il decoro architettonico di un palazzo sia stato tutelato o meno, prendendo in considerazione le specifiche alterazioni che portano a una eventuale lite.
Il ruolo del giudice
Nel caso di una zanzariera, in particolare, è compito del giudice accertare che la sua installazione non determina una evidente alterazione dell’estetica del palazzo. Si fa riferimento, nel caso, ad alterazioni di entità non trascurabile e appariscenti, in grado di causare un pregiudizio estetico che ha l’effetto di ridurre il valore degli appartamenti: difficile che tutto questo possa essere causato da una semplice zanzariera. Una rete di protezione tanto sottile non può essere considerata una struttura la cui evidenza sia in grado di compromettere l’estetica della facciata.
Il decoro architettonico
Nel codice civile si fa riferimento al concetto di decoro architettonico, che però – come è evidente – ha poco a che fare con una zanzariera. Il decoro architettonico, invece, è rappresentato dall’insieme di strutture e linee che imprimono una fisionomia armonica specifica al fabbricato e lo connotano. La zanzariera, per altro, è una struttura rimovibile, che per le sue caratteristiche estrinseche ed intrinseche non può provocare in alcun modo un significativo pregiudizio economico al palazzo nel caso in cui venga installata. Ciò non toglie che prima di provvedere al montaggio è indispensabile verificare ciò che è indicato nel regolamento di condominio, dove potrebbero esserci divieti in tal senso.